Ricorso contro l'avviso di accertamento: termini, strade e passi operativi

Il cliente ti porta un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Da quel momento conta il calendario: c'è un termine per il ricorso, ci sono strade alternative che lo spostano e c'è un pagamento che può partire anche mentre la lite è in corso. Questa guida mette in fila cosa succede dopo l'avviso di accertamento e come impostare il ricorso, per il commercialista e il tributarista che seguono la pratica.

Cosa succede dopo l'avviso di accertamento

L'avviso di accertamento è l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione o accerta un reddito, un'imposta o un'IVA non dichiarati. Per le imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP l'avviso è anche esecutivo (art. 29 del D.L. 78/2010): contiene già l'intimazione a pagare entro il termine per il ricorso e, se non si paga né si impugna, le somme passano all'agente della riscossione senza bisogno di una cartella.

Dalla notifica, quindi, il contribuente ha davanti tre possibilità:

  1. Prestare acquiescenza: non impugnare e pagare entro il termine del ricorso, con le riduzioni delle sanzioni previste dalla legge (art. 15 del D.Lgs. 218/1997).
  2. Cercare un accordo con l'ufficio, con l'accertamento con adesione, quando è ancora possibile.
  3. Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Prima di tutto conviene verificare le date: la data di notifica dell'avviso (da cui partono i termini) e l'annualità accertata, per controllare che l'ufficio abbia agito entro i termini di decadenza (art. 43 del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi, art. 57 del D.P.R. 633/1972 per l'IVA).

Ricorso avviso di accertamento: i termini

  • 60 giorni dalla notifica per notificare il ricorso all'ufficio che ha emesso l'atto (art. 21 del D.Lgs. 546/1992).
  • Sospensione feriale: dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi (art. 1 della L. 742/1969). Un avviso notificato a luglio, quindi, ha un termine che "salta" agosto.
  • Accertamento con adesione: se l'avviso non è stato preceduto dallo schema d'atto del contraddittorio, l'istanza di adesione presentata prima del ricorso sospende il termine per impugnare per 90 giorni (art. 6 del D.Lgs. 218/1997). Se invece lo schema d'atto c'è stato, i tempi dell'adesione si giocano in quella fase: va verificato caso per caso.
  • 30 giorni dalla notifica del ricorso per costituirsi in giudizio, cioè depositare il ricorso alla Corte di giustizia tributaria (art. 22 del D.Lgs. 546/1992).

Per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non c'è più il reclamo e mediazione per le liti fino a 50.000 euro (l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è stato abrogato dal D.Lgs. 220/2023): il ricorso va depositato nei 30 giorni senza attendere i 90 giorni della mediazione.

Un errore sui termini per il ricorso tributario rende il ricorso inammissibile e l'avviso diventa definitivo. È il primo controllo da fare e da documentare nel fascicolo.

Come contestare un avviso di accertamento: le strade prima del giudice

Autotutela. Se l'atto contiene un errore evidente (persona sbagliata, doppia imposizione, errore di calcolo, pagamento già fatto) si può chiedere all'ufficio di annullarlo (artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000). L'istanza non sospende il termine per il ricorso: se la risposta tarda, il ricorso va comunque notificato nei 60 giorni.

Accertamento con adesione. È il confronto con l'ufficio per arrivare a una definizione concordata, con sanzioni ridotte (D.Lgs. 218/1997). Serve quando ci sono margini sulla quantificazione più che sulla legittimità dell'atto.

Contraddittorio preventivo. Per molti atti l'ufficio deve prima comunicare uno schema d'atto e concedere almeno 60 giorni per le osservazioni (art. 6-bis della L. 212/2000). Se il contraddittorio era dovuto e non c'è stato, o se l'avviso non tiene conto delle osservazioni presentate, è un punto da valutare tra i motivi del ricorso.

Come si scrive il ricorso

La struttura completa, con un fac simile commentato, è nella guida Ricorso tributario: come si fa e come si scrive.

Il ricorso si propone con atto scritto e deve contenere, a pena di inammissibilità per gli elementi essenziali (art. 18 del D.Lgs. 546/1992):

  • la Corte di giustizia tributaria di primo grado competente;
  • il ricorrente, il suo codice fiscale e l'indirizzo PEC;
  • l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate contro cui si ricorre;
  • l'atto impugnato e l'oggetto della domanda;
  • i motivi, in fatto e in diritto;
  • la sottoscrizione del difensore, con l'indicazione dell'incarico.

Sopra i 3.000 euro di valore della lite (l'imposta contestata, senza interessi e sanzioni) serve l'assistenza di un difensore abilitato, tra cui i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all'albo (art. 12 del D.Lgs. 546/1992).

I motivi sono il cuore del ricorso. I più ricorrenti contro un avviso di accertamento:

  • vizi di notifica o di sottoscrizione dell'atto;
  • decadenza dell'ufficio dal potere di accertare;
  • difetto di motivazione (art. 7 della L. 212/2000);
  • mancato contraddittorio, dove era dovuto;
  • errori nel merito: ricostruzione del reddito, presunzioni non gravi, precise e concordanti, costi ritenuti indeducibili, studi o indici applicati senza tenere conto della situazione concreta.

Ogni motivo va sostenuto con le norme e con la giurisprudenza pertinente: è qui che si concentra la maggior parte del lavoro di ricerca.

Notifica e deposito: il processo tributario telematico

Il ricorso si notifica all'ufficio via PEC e si deposita con il Processo tributario telematico (art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992), insieme alla copia dell'avviso impugnato, alla prova della notifica e ai documenti. Al deposito si versa il contributo unificato tributario, calcolato sul valore della lite.

Pagamento e sospensione dell'avviso

Il ricorso non ferma da solo la riscossione. Per l'avviso esecutivo, in pendenza del giudizio di primo grado è di norma dovuta una parte delle imposte accertate (art. 29 del D.L. 78/2010 e art. 15 del D.P.R. 602/1973). Se il pagamento rischia di causare al cliente un danno grave e irreparabile, insieme al ricorso o con atto separato si può chiedere alla Corte la sospensione dell'atto (art. 47 del D.Lgs. 546/1992).

Durante il giudizio resta aperta anche la conciliazione con l'ufficio (artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/1992), con sanzioni ridotte.

Checklist rapida per il professionista

  1. Data di notifica dell'avviso e calcolo del termine di 60 giorni, sospensione feriale compresa.
  2. Verifica dei termini di decadenza dell'ufficio per l'annualità accertata.
  3. Contraddittorio preventivo: c'è stato uno schema d'atto? Le osservazioni sono state considerate?
  4. Scelta della strada: acquiescenza, adesione o ricorso, con il cliente informato su costi e rischi.
  5. Motivi del ricorso, ciascuno con norme e giurisprudenza.
  6. Valutazione dell'istanza di sospensione.
  7. Notifica via PEC entro 60 giorni e deposito telematico entro i 30 giorni successivi.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per fare ricorso contro un avviso di accertamento? 60 giorni dalla notifica, con la sospensione dal 1° al 31 agosto. L'istanza di accertamento con adesione, quando ammessa, aggiunge 90 giorni.

Il ricorso sospende il pagamento? No. Per l'avviso esecutivo in pendenza del primo grado è di norma dovuta una parte delle imposte; per fermare la riscossione serve l'istanza di sospensione alla Corte di giustizia tributaria.

Serve ancora il reclamo prima del ricorso? No, per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 il reclamo e mediazione è stato abolito.

Chi può firmare il ricorso? Sopra i 3.000 euro di valore della lite serve un difensore abilitato, tra cui avvocati e dottori commercialisti ed esperti contabili.

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Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la valutazione del professionista sul singolo caso.